indennità accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è una prestazione di assistenza che l’INPS riconosce agli invalidi civili totali. Di solito questo assegno viene attribuito a persone che per esempio hanno difficoltà persistenti a camminare o difficoltà nel compiere le azioni abitudinarie della vita quotidiana senza servirsi di assistenza. C’è anche un’indennità di accompagnamento che spetta ai non vedenti. Questa prestazione economica viene erogata, non considerando l’età del richiedente. Ma che cosa c’è da sapere sull’assegno di accompagnamento? Scopriamo tutte le informazioni utili che ci possono aiutare a comprendere maggiormente la natura di questa indennità.

L’importo dell’indennità di accompagnamento

A quanto corrisponde l’ammontare dell’indennità di accompagnamento? Per quanto riguarda l’anno in corso, possiamo dire, per rispondere a questa domanda, che l’indennità di accompagnamento corrisponde a 522,10 euro al mese.

L’assegno spetta per 12 mensilità, infatti non è previsto il diritto alla tredicesima. Rispetto all’anno precedente, nel 2021 è stato corrisposto un piccolo incremento. Infatti precedentemente l’indennità di accompagnamento era di 520,29 euro.

Quali sono i requisiti per ottenere l’accompagnamento

Vediamo adesso quali sono i requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento. È necessario che l’interessato sia un cittadino italiano oppure un cittadino straniero che fa parte di uno dei Paesi dell’Unione Europea e che si è iscritto all’anagrafe del Comune di residenza.

Possono ottenere l’indennità di accompagnamento anche i cittadini stranieri extracomunitari che siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare da almeno un anno.

È requisito essenziale che l’interessato abbia residenza sul territorio nazionale. Ci sono poi dei requisiti sanitari da conoscere. Infatti l’interessato, per ottenere l’assegno, deve essere riconosciuto invalido civile totale al 100% a causa di minorazioni fisiche o psichiche. Deve risultare non autosufficiente.

Per le persone che non sono in età lavorativa, quindi che abbiano un’età inferiore ai 18 anni e più di 67 anni, il riconoscimento dei requisiti sanitari per l’accompagnamento si basa sulla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri dell’età. Nel dettaglio la non autosufficienza viene ritenuta tale quando l’interessato non è in grado di compiere senza assistenza gli atti quotidiani della vita o quando non è in grado di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore.

Cosa succede in caso di ricovero

Può capitare che, se l’interessato risulti ricoverato gratuitamente in un istituto a carico dello Stato, l’indennità di accompagnamento venga sospesa. Ci sono però soltanto delle situazioni in cui si provvede alla sospensione dell’accompagnamento.

Innanzitutto il periodo di ricovero deve essere pari o superiore ai 30 giorni. Inoltre la retta di base deve essere a carico di un ente o di una struttura pubblica. Sull’argomento è intervenuta anche la Cassazione, sottolineando come l’indennità di accompagnamento debba essere sospesa soltanto in casi di lunga degenza o di terapie riabilitative.

Se la struttura presso la quale è ricoverato il titolare di un assegno di accompagnamento non presta tutte le forme di assistenza, allora l’assegno viene corrisposto lo stesso.

Come fare la domanda per l’accompagnamento

L’interessato che vuole ottenere l’indennità di accompagnamento, che sia non autosufficiente o cieco civile assoluto, deve richiedere che vengano riconosciuti i suoi requisiti sanitari. Per questo deve affidarsi ad un consulente e presentare una specifica richiesta telematica sul portale dell’INPS.

In particolare la domanda deve essere inoltrata al servizio che si chiama Invalidità civile – Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari.

L’interessato verrà quindi sottoposto a visita da parte di una commissione medica e, in caso di apposito verbale definitivo che riconosca le condizioni sanitarie che danno diritto all’assegno, il trattamento economico decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Eccezionalmente il trattamento può essere corrisposto anche a partire dalla data indicata dalla commissione sanitaria, che ne fa esplicita indicazione nel verbale.